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Decreto Requisiti Minimi 2026: dal 3 giugno cambiano le regole per la prestazione energetica degli edifici

Dal 3 giugno 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi, approvato con il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna in modo significativo la normativa nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento sostituisce il precedente Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 e introduce nuove metodologie di calcolo, criteri di verifica più rigorosi e prescrizioni aggiornate per involucro edilizio, impianti tecnologici, automazione degli edifici e infrastrutture per la mobilità elettrica.

Le novità riguardano direttamente progettisti, ingegneri, architetti, termotecnici, imprese edili, certificatori energetici e pubbliche amministrazioni, chiamati ad adeguare procedure e verifiche ai nuovi standard normativi.

Perché è stato introdotto il nuovo Decreto Requisiti Minimi

L’aggiornamento normativo nasce dall’esigenza di recepire l’evoluzione della legislazione europea in materia di efficienza energetica degli edifici e di superare alcune criticità applicative emerse negli ultimi anni.

Il nuovo decreto rappresenta infatti un passaggio fondamentale nel percorso di adeguamento alle direttive europee sulla prestazione energetica degli edifici, anticipando alcuni principi che saranno sempre più centrali nel quadro della transizione energetica e della decarbonizzazione del patrimonio immobiliare.

L’obiettivo è rendere le verifiche energetiche più aderenti alle reali caratteristiche costruttive degli edifici e migliorare l’efficacia delle strategie progettuali volte al contenimento dei consumi energetici.

Le principali novità del Decreto Requisiti Minimi 2026

Nuove regole per l’edificio di riferimento

Una delle modifiche più importanti riguarda il concetto di edificio di riferimento, ossia il modello teorico utilizzato per verificare il rispetto dei requisiti energetici previsti dalla normativa.

Con il nuovo decreto vengono aggiornati diversi parametri utilizzati per costruire questo modello, rendendo il confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento più rappresentativo delle effettive prestazioni energetiche.

L’obiettivo è ottenere verifiche più attendibili e ridurre le distorsioni che in alcuni casi potevano emergere con il sistema introdotto nel 2015.

Maggiore attenzione ai ponti termici

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione di una valutazione più approfondita dei ponti termici, elementi che possono incidere significativamente sulle dispersioni energetiche e sul comfort abitativo.

Per la prima volta i ponti termici vengono considerati in maniera strutturata anche nell’edificio di riferimento per determinate tipologie di intervento.

Questo cambiamento comporta un approccio progettuale più accurato nella definizione dell’involucro edilizio e nella scelta delle soluzioni costruttive, con particolare attenzione ai nodi costruttivi e alle discontinuità dell’isolamento termico.

Revisione del coefficiente H’T

Il nuovo decreto modifica anche le modalità di verifica del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T), uno dei parametri fondamentali per valutare la qualità energetica dell’involucro edilizio.

Le nuove disposizioni introducono criteri differenziati in funzione della tipologia di intervento e della zona climatica di riferimento.

In alcuni casi i limiti vengono ridefiniti per riflettere meglio il comportamento energetico reale dell’edificio, mentre per determinate categorie di intervento la verifica assume modalità differenti rispetto al passato.

Si tratta di un aggiornamento che avrà un impatto concreto sull’attività quotidiana dei progettisti energetici e dei professionisti incaricati delle verifiche di conformità.

Superfici lorde e nuovi criteri di calcolo

Il decreto introduce inoltre modifiche alle metodologie di calcolo, prevedendo l’utilizzo di parametri e criteri aggiornati per garantire una maggiore uniformità delle valutazioni energetiche.

Tra gli aspetti più significativi vi è il ricorso alle superfici lorde per alcune verifiche, con l’obiettivo di rendere più coerente il confronto tra edifici e semplificare l’applicazione delle procedure tecniche.

L’aggiornamento delle metodologie contribuirà a ridurre le differenze interpretative che negli anni hanno generato dubbi applicativi tra professionisti e amministrazioni.

Sistemi BACS: cresce il ruolo dell’automazione degli edifici

Un altro tema centrale del nuovo Decreto Requisiti Minimi riguarda i Building Automation and Control Systems (BACS), ovvero i sistemi di automazione e controllo degli edifici.

La normativa introduce specifici obblighi per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici di maggiore potenza, prevedendo l’installazione di sistemi BACS di classe adeguata quando risulti economicamente conveniente in termini di tempi di ritorno dell’investimento.

L’obiettivo è migliorare il monitoraggio dei consumi, ottimizzare il funzionamento degli impianti e ridurre gli sprechi energetici attraverso strumenti di controllo intelligente.

La digitalizzazione degli edifici diventa così un elemento sempre più importante all’interno delle strategie di efficientamento energetico.

Mobilità elettrica: nuovi obblighi per le infrastrutture di ricarica

Il decreto rafforza inoltre le prescrizioni relative alla mobilità elettrica, introducendo nuovi obblighi per la predisposizione e l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Le disposizioni riguardano sia gli edifici di nuova costruzione sia alcune categorie di interventi rilevanti sul patrimonio edilizio esistente.

La misura si inserisce nel più ampio percorso di elettrificazione dei consumi e di sviluppo delle infrastrutture necessarie alla diffusione dei veicoli a basse emissioni.

Per progettisti e imprese sarà quindi necessario considerare già in fase progettuale gli spazi e le predisposizioni richieste dalla normativa.

A quali interventi si applicano le nuove regole

Le disposizioni del nuovo Decreto Requisiti Minimi si applicano ai titoli abilitativi richiesti a partire dal 3 giugno 2026.

Per le pratiche edilizie presentate prima di tale data continuano invece ad applicarsi le regole previste dal Decreto Requisiti Minimi del 2015.

Questo aspetto è particolarmente importante per progettisti, committenti e imprese che stanno programmando nuovi interventi edilizi o ristrutturazioni energetiche, poiché la data di presentazione del titolo abilitativo determina il quadro normativo di riferimento.

Cosa cambia per progettisti, imprese e committenti

L’entrata in vigore del nuovo decreto comporta un significativo aggiornamento delle procedure di progettazione energetica e delle verifiche richieste dalla normativa.

I professionisti dovranno familiarizzare con i nuovi criteri di calcolo, le modalità di verifica aggiornate e le nuove prescrizioni relative a involucro, impianti e sistemi di controllo.

Anche le imprese saranno chiamate a prestare maggiore attenzione alla qualità esecutiva degli interventi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei ponti termici e l’installazione delle nuove tecnologie previste dal decreto.

Per i committenti, invece, il nuovo quadro normativo rappresenta un’opportunità per realizzare edifici più efficienti, sostenibili e conformi agli standard energetici che caratterizzeranno il mercato immobiliare dei prossimi anni.

Adeguarsi subito alle nuove disposizioni

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi segna una delle più importanti evoluzioni normative degli ultimi anni nel settore dell’efficienza energetica degli edifici.

Comprendere tempestivamente le nuove regole significa evitare criticità progettuali, garantire la conformità normativa degli interventi e cogliere le opportunità offerte da un approccio sempre più orientato alla sostenibilità energetica.

Per questo motivo è fondamentale affidarsi a professionisti aggiornati e a partner tecnici in grado di interpretare correttamente il nuovo quadro normativo e supportare imprese e committenti nell’applicazione delle nuove prescrizioni.

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